Definizioni

ASSE PRIORITARIO
ciascuna delle priorità strategiche di inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagna una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici;

AUTORITÀ DI GESTIONE
le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità di gestione diversa da se stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l’autorità di gestione e dei rapporti di quest’ultima con l’autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l’intervento in questione;

AUTORITÀ DI PAGAMENTO
una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locai incaricati dallo stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l’autorità di pagamento e dei rapporti di quest’ultima con la Commissione;

BENEFICIARIO FINALE
gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell’intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell’articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall’autorità di gestione e, se del caso adattato conformemente all’articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo;

INTERVENTI
le seguenti forme di intervento dei Fondi:

  i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
  i programmi di iniziativa comunitaria;
  il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovatrici.

MISURA
lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura;

OPERAZIONE
ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi;

PIANO DI SVILUPPO
analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative;

PROGRAMMA OPERATIVO
il documento approvato dalla Commissione ai fini dell’attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi;

PROGRAMMAZIONE
il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1;

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’OBIETTIVO 3
documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell’occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d’azione per l’occupazione;

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO
il documento approvato dalla Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità d’azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi;

SOVVENZIONE GLOBALE
la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere ad una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall’autorità di gestione.


Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria o delle azioni innovatrici la Commissione può decidere di ricorrere ad una sovvenzione globale per tutto l’intervento o per una sua parte. Nel caso delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli stati membri interessati.
(salvo diversa indicazione i riferimento normativi sono al reg. 1260/99)