ASSE PRIORITARIO
ciascuna delle priorità
strategiche di inserite in un quadro comunitario di sostegno o
in un intervento, cui si accompagna una partecipazione dei Fondi
e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse
finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi
specifici;
AUTORITÀ DI GESTIONE
le autorità o gli organismi pubblici o privati,
nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per
la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento
oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare
detta funzione. Qualora lo Stato membro designi una autorità
di gestione diversa da se stesso, definisce tutte le modalità
dei suoi rapporti con lautorità di gestione e dei
rapporti di questultima con lautorità o organismo
che funge da autorità di pagamento per lintervento
in questione;
AUTORITÀ DI PAGAMENTO
una o più autorità
o organismi nazionali, regionali o locai incaricati dallo stato
membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di
ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa
tutte le modalità dei suoi rapporti con lautorità
di pagamento e dei rapporti di questultima con la Commissione;
BENEFICIARIO FINALE
gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili
della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto
ai sensi dellarticolo 87 del trattato e di aiuti concessi
da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali
sono gli organismi che concedono gli aiuti;
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
il documento di attuazione della strategia e degli
assi prioritari dellintervento, contenente gli elementi
dettagliati a livello di misure, come indicato nellarticolo
18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dallautorità
di gestione e, se del caso adattato conformemente allarticolo
34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo;
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
un documento unico approvato
dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro
comunitario di sostegno e in un programma operativo;
INTERVENTI
le seguenti forme di intervento
dei Fondi:
i programmi operativi o il documento unico di programmazione;
i programmi di iniziativa comunitaria;
il sostegno alle misure di assistenza
tecnica e alle azioni innovatrici.
MISURA
lo strumento tramite il quale
un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale
e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime
di aiuto ai sensi dellarticolo 87 del trattato e ogni concessione
di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure
qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro
combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti
come misura;
OPERAZIONE
ogni progetto o azione realizzato
dai beneficiari finali degli interventi;
PIANO DI SVILUPPO
analisi della situazione effettuata dallo Stato
membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui allarticolo
1 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali
obiettivi, nonché la strategia e le priorità di
azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse
finanziarie indicative;
PROGRAMMA OPERATIVO
il documento approvato dalla Commissione ai fini dellattuazione
di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente
di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione
del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi
e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti,
nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato
un programma operativo il cui finanziamento è assicurato
da più Fondi;
PROGRAMMAZIONE
il processo di organizzazione,
decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto
ad attuare, su base pluriennale, lazione congiunta della
Comunità e degli stati membri, al fine di conseguire gli
obiettivi di cui allarticolo 1;
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLOBIETTIVO 3
documento che descrive il contesto degli interventi a favore
delloccupazione e dello sviluppo delle risorse umane in
tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le
relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale
dazione per loccupazione;
QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO
il documento approvato dalla Commissione, dintesa
con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione
del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia
e le priorità dazione dei Fondi e dello Stato membro,
i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e
le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato
in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più
programmi operativi;
SOVVENZIONE GLOBALE
la parte di un intervento la cui attuazione e gestione
può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati
conformemente allarticolo 27, paragrafo 1, ivi compresi
enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni
non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di
sviluppo locale. La decisione di ricorrere ad una sovvenzione
globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato
membro ovvero, con il suo accordo, dallautorità di
gestione.
Nel caso dei
programmi di iniziativa comunitaria o delle azioni innovatrici
la Commissione può decidere di ricorrere ad una sovvenzione
globale per tutto lintervento o per una sua parte. Nel caso
delle iniziative comunitarie questa decisione può essere
presa soltanto previo accordo degli stati membri interessati.
(salvo diversa
indicazione i riferimento normativi sono al reg. 1260/99)